Art. 21.
(Identità di copertura).

      1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione e sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
      2. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di rilascio e conservazione, nonché la durata della validità del documento o del certificato di copertura. La procedura seguita per il rilascio è annotata in apposito registro riservato, secondo le modalità previste dal predetto regolamento.